De Minimis
La Commissione europea ha approvato il Reg. (CE) n. 1408/2013 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli abrogando il precedente Reg. (CE) n. 1535/2007.
Il nuovo regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014 si applica fino al 31 dicembre 2020.
L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (rispetto al precedente regolamento l’importo è stato raddoppiato) e il massimale per Stato membro all’1% del valore della produzione agricola.
Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi a norma dello stesso regolamento.
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell’acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (CE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi in conformità dello stesso regolamento.